Zona di Protezione Luccio Pietrasanta
Oggetto: D.P.G.R.T. n° 54/r/2005 art. 12. Istituzione di una Zona di protezione
per il luccio (Esox
lucius) nei fossi Tonfano e Fiumetto del Comune di Pietrasanta
Relazione della Giunta
agli Atti della Seduta
Il
Comune di Pietrasanta con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data
02/10/2007 richiedeva, anche a seguito di una serie di contatti intercorsi
con le Associazioni Locali dei Pescatori Sportivi, la istituzione di una
zona di protezione parziale per il luccio (Esox lucius) nei fossi Tonfano
e Fiumetto ricadenti all’interno del territorio del comune medesimo;
I dati tecnici in possesso dell’Ufficio Caccia e Pesca dell’Ente e derivanti
dai primi dati disponibili sulle stazioni di monitoraggio della ittiofauna
individuate al fine della stesura della Carta Ittica Provinciale confermano
come in questi fossi sia presente una popolazione ben strutturata di lucci,
specie peraltro in forte decremento in tutte le acque provinciali.
La situazione che emerge dai dati raccolti in circa 80 stazioni dislocate
su tutti i principali corpi idrici provinciali al momento vede la presenza
dell’esocide soltanto in altre 2 o 3 stazioni oltre a quelle individuate
sui fossi oggetto del presente provvedimento.
Un provvedimento di protezione della specie soprattutto durante il periodo
riproduttivo e comunque il divieto di sopprimere esemplari di luccio in
forte contrazione su tutto il territorio provinciale appare quindi proprio
ed auspicabile.
La Protezione parziale di una specie è esplicitamente prevista dall’art.
12 del dPGR n° 54/r/2005 che costituisce il Regolamento attuativo della
L.R. 7/05 “Gestione delle risorse ittiche e Regolamentazione della Pesca
Dilettantistica”
Le proposte di protezione avanzate dal Comune di Pietrasanta possono essere
così riassunte:
A) Specie nei cui confronti viene esercitata la protezione:
Luccio (Esox lucius)
B) Limiti geografici in cui si applicano le misure di Protezione:
Corpo Idrico Limite a monte Limite a valle
Fosso Tonfano Dal limite del territorio comunale Alla confluenza con il
Fosso Fiumetto in loc. Ponte del Principe a Marina di Pietrasanta
Fosso Fiumetto Dal Ponte stradale di Via Nizza Al Ponte del Principe a Marina
di Pietrasanta
C) Misure di Protezione dirette:
E fatto assoluto divieto di prelievo di qualsiasi esemplare di luccio (Esox
lucius) anche se di misura uguale o superiore a quella minima individuata
dalla normativa regionale vigente in cm. 40.
Gli esemplari catturati dovranno essere con ogni precauzione tratti in prossimità
delle rive e immediatamente liberati dall’amo manipolandoli con mani preventivamente
bagnate.
Immediatamente dopo la slamatura effettuata con tutte le precauzioni per
non danneggiare gli esemplari catturati si dovrà procedere alla loro reimmissione
in acqua accompagnando l’azione , se del caso, anche con opportuni interventi
volti a migliore l’ossigenazione dei soggetti.
D) Misure di Protezione indirette:
E’ fatto assoluto divieto di pesca comunque esercitata utilizzando come
esca pesci vivi o morti o anche solo parti di essi.
La pesca con esca artificiale di qualsivoglia natura è vietata da un’ora
dopo il tramonto del 31 Dicembre di ciascun anno sino ad un’ora prima della
levata del sole del giorno 2 Aprile di ciascun anno.
La pesca con esca artificiale deve essere esercitata obbligatoriamente con
ami privati dell’ardiglione o con l’ardiglione opportunamente schiacciato
sull’asse dell’amo stesso.
Le esche artificiali eventualmente impiegate nella azione di pesca possono
essere armate esclusivamente con ami singoli in numero massimo di 3 (tre)
per ciascuna esca.
Si ritiene che dette zone per garantire un sufficiente livello di protezione
e nel contempo consentire di valutarne i risultati in termini di produttività
e irradiamento della ittiofauna debbano avere la durata di anni 5 a partire
dalla data di esecutività del presente atto;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la Relazione agli Atti della Seduta e ritenuto di procedere nel senso
da essa indicato.
Visto il disposto dell’art. 12 del D.P.G.R.T. n° 54/r/2005;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Considerato che la V Commissione Consiliare nella seduta del 12/11/2007
ha deliberato all’unanimità il seguente emendamento:
sostituire:
“Le esche artificiali eventualmente impiegate nella azione di pesca possono
essere armate esclusivamente con ami singoli in numero massimo di 3 (tre)
per ciascuna esca.”
con:
“Le esche artificiali eventualmente impiegate nella azione di pesca possono
essere armate esclusivamente con ami singoli in numero massimo di 1 (uno)
per ciascuna esca qualora la stessa abbia misura inferiore a cm. 10 (dieci);
In caso di utilizzo di esche di dimensioni uguali o maggiori a cm. 10 le
stesse possono essere armate al massimo di 3 (tre) ami singoli.”
Visti i pareri espressi nell’Allegato A) ai sensi del Decreto Legislativo
n° 267/2000
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo
n° 267/2000
D E L I B E R A
1. Di istituire ai sensi dell’art. 12 del DPGRT n° 5r /2005 per i motivi
espressi nella parte narrativa del presente atto all’interno del comune
di Pietrasanta una zona di protezione per il luccio (Esox lucius) da applicarsi
nei tratti individuati dei seguenti corpi idrici:
Corpo Idrico Limite a monte Limite a valle
Fosso Tonfano Dal limite del territorio comunale Alla confluenza con il
Fosso Fiumetto in loc. Ponte del Principe a Marina di Pietrasanta
Fosso Fiumetto Dal Ponte stradale di Via Nizza Al Ponte del Principe a Marina
di Pietrasanta
2. di dare atto ai sensi dell’art. 12 comma 3) del D.P.G.R.T. n° 54/r/2005
che tale zona di protezione deve intendersi con divieto di pesca parziale
e applicato in modo differenziato secondo le seguenti norme:
Misure di Protezione dirette:
E fatto assoluto divieto di prelievo di qualsiasi esemplare di luccio (Esox
lucius) anche se di misura uguale o superiore a quella minima individuata
dalla normativa regionale vigente in cm. 40.
Gli esemplari catturati dovranno essere con ogni precauzione tratti in prossimità
delle rive e immediatamente liberati dall’amo manipolandoli con mani preventivamente
bagnate.
Immediatamente dopo la slamatura effettuata con tutte le precauzioni per
non danneggiare gli esemplari catturati si dovrà procedere alla loro reimmissione
in acqua accompagnando l’azione , se del caso, anche con opportuni interventi
volti a migliore l’ossigenazione dei soggetti.
Misure di Protezione indirette:
E’ fatto assoluto divieto di pesca comunque esercitata utilizzando come
esca pesci vivi o morti o anche solo parti di essi.
La pesca con esca artificiale di qualsivoglia natura è vietata da un’ora
dopo il tramonto del 31 Dicembre di ciascun anno sino ad un’ora prima della
levata del sole del giorno 2 Aprile di ciascun anno.
La pesca con esca artificiale deve essere esercitata obbligatoriamente con
ami privati dell’ardiglione o con l’ardiglione opportunamente schiacciato
sull’asse dell’amo stesso.
Le esche artificiali eventualmente impiegate nella azione di pesca possono
essere armate esclusivamente con ami singoli in numero massimo di 1 (uno)
per ciascuna esca qualora la stessa abbia misura inferiore a cm. 10 (dieci);
In caso di utilizzo di esche di dimensioni uguali o maggiori a cm. 10 le
stesse possono essere armate al massimo di 3 (tre) ami singoli.
3. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 12 comma 5) del D.P.G.R.T. n° 54/r/2005 che tale zona di protezione avrà la durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di esecutività del presente atto;
4. di dare atto ai sensi dell’art. 12 comma 4) del D.P.G.R.T. n° 54/r/2005 che il Comune di Pietrasanta è individuato quale Ente Gestore ed al quale sino alla definizione del Piano Provinciale per le Acque Interne di cui all’art. 9) della L.R. 7/2005 ed alla formalizzazione di un apposito disciplinare redatto secondo le specifiche previste da detto Piano spettano gli interventi di gestione da realizzarsi di concerto con la Provincia.
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa trattandosi di atto avente un mero carattere regolamentare. Gli eventuali oneri derivanti dagli interventi di gestione della Zona di Protezione istituita con il presente provvedimento sino alla definizione del Piano Provinciale per le Acque interne di cui all’art. 9) della L.R. 7/2005, saranno definiti con appositi atti dirigenziali da assumersi di concerto con il Comune di Pietrasanta che in ogni caso viene individuato dal presente provvedimento, quale Ente Gestore ai sensi dell’art. 12) del DPGRT n° 54/r/2005;
6. Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Sig. Antonio Bertolucci e che il presente provvedimento rientra nel Centro di Responsabilità Q1 anno 2007;
7. Di dare atto che avverso il presente Provvedimento è possibile il ricorso al TAR della Regione toscana o al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di giorni 60 e giorni 120 dalla pubblicazione del presente atto;
8. E’ comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico Provinciale in forma scritta e anche in modo informale senza termini di scadenza;
Su proposta del Presidente, il Consiglio
DELIBERA, altresì,
a voti parimenti unanimi, stante l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° c., del D.Lgs. 267/2000.